IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
triennale 2017-2019»; 
  Visto l'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016, come
modificato dall'art. 13, comma 01, del decreto-legge 25 luglio  2018,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre  2018,
n. 108, il quale ha istituito un apposito fondo  da  ripartire  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
assicurare  il  finanziamento  degli  investimenti  e   lo   sviluppo
infrastrutturale del Paese; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
triennale 2018-2020»; 
  Visto l'art. 1, comma 1072, della citata legge  n.  205  del  2017,
come modificato dall'art. 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 91
del 2018, il quale ha rifinanziato il  predetto  fondo  da  ripartire
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2018, di
1.615 milioni di euro per l'anno 2019,  2.180  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni di  euro  per  il
2024 e 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025  al  2033,  per
assicurare  il  finanziamento  degli  investimenti  e   lo   sviluppo
infrastrutturale del Paese  nei  settori  di  spesa  relativi  a:  a)
trasporti  e  viabilita';  b)  mobilita'  sostenibile   e   sicurezza
stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica  e  alle
opere di collettamento,  fognatura  e  depurazione;  d)  ricerca;  e)
difesa del suolo, dissesto idrogeologico,  risanamento  ambientale  e
bonifiche;  f)  edilizia  pubblica,  compresa  quella  scolastica   e
sanitaria; g) attivita' industriali ad  alta  tecnologia  e  sostegno
alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali;
i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)   investimenti    in
riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento
infrastrutture e mezzi per  l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e  il
soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche; 
  Visto, l'art. 1, comma 1073, della citata legge n. 205 del 2017 che
prevede, a valere  sugli  stanziamenti  previsti  dal  comma  1072  e
nell'ambito dei settori di spesa ivi indicati, che  una  quota  annua
pari a 70 milioni di euro puo' essere destinata al finanziamento:  a)
degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione  del  «Piano  stralcio
aree metropolitane ed aree urbane con  alto  livello  di  popolazione
esposta al rischio di alluvione» e non ancora  finanziati;  b)  degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del
centro-nord, individuati ai sensi del comma 1074; 
  Visto, l'art. 1, comma 1074, della citata legge n.  205  del  2017,
come modificato dall'art. 2, comma 3,  del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97, il quale dispone che gli  interventi  di  cui  al  comma
1073, lettera b),  siano  individuati  nell'ambito  di  un  programma
nazionale  approvato  dal  CIPE  su  proposta  della  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri-struttura  di  missione  contro  il  dissesto
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture  idriche,  sulla
base di un accordo  di  programma  sottoscritto  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e  del  mare,  sulla  base  di  un  accordo  di  programma
sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e dal presidente della regione o della provincia  autonoma
interessata al programma  nazionale  di  investimento.  I  presidenti
delle regioni o delle province autonome  interessate  possono  essere
autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a
stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale  sulla  base
di criteri di economicita' e di contenimento della spesa,  con  oneri
di ammortamento a carico del  bilancio  dello  Stato,  con  la  Banca
europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del  Consiglio
d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a.  e  con  i
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria  ai  sensi
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza  pubblica  e  nel  limite  delle
risorse  allo  scopo  destinate  in  sede  di   riparto   del   Fondo
rifinanziato ai sensi del comma 1072. Le  rate  di  ammortamento  dei
mutui attivati sono pagate agli  istituti  finanziatori  direttamente
dallo Stato; 
  Visto il decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, che riduce la
dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma  1072,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, di 83 milioni di euro per l'anno 2018, di  195
milioni di euro per l'anno 2019, di 37 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029; 
  Considerato che il riparto del citato fondo e' disposto con  uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri interessati, in  relazione  ai  programmi  presentati  dalle
amministrazioni centrali dello Stato; che gli schemi dei decreti sono
trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti  per  materia,  le
quali esprimono il proprio parere  entro  trenta  giorni  dalla  data
dell'assegnazione e che, decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
essere adottati anche in mancanza del predetto parere; 
  Visto l'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge  25  luglio
2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  settembre
2018, n. 108, che ha prorogato il termine per l'adozione dei predetti
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri al 31 ottobre 2018; 
  Considerato che i programmi di spesa,  potranno  essere  realizzati
utilizzando i contributi, sulla base di criteri di economicita' e  di
contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca
europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del  Consiglio
d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e  con  i  soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º  settembre  1993,  n.  385,  compatibilmente  con  gli
obiettivi  programmati  di  finanza  pubblica  e  ferme  restando  le
procedure per l'autorizzazione all'utilizzo  dei  contributi  di  cui
all'art. 4, comma 177-bis, della legge  24  dicembre  2003,  n.  350,
introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296; 
  Visto l'art. 1, comma 1075, della richiamata legge n. 205 del 2017,
il quale stabilisce che al fine  del  monitoraggio  degli  interventi
finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui  all'art.  1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  e  dell'effettivo
utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di
cui al  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  e  delle
risultanze del piu' recente rendiconto generale dello Stato,  ciascun
Ministero invia entro il 15 settembre di ogni  anno  alla  Presidenza
del Consiglio  dei  ministri,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per  materia,  una
apposita  relazione  sullo  stato  di  avanzamento  degli  interventi
finanziati ed un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati
di  avanzamento  nonche'  sulle  principali  criticita'   riscontrate
nell'attuazione delle opere; 
  Viste le proposte presentate dalle amministrazioni  centrali  dello
Stato; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo  2018,  n.
74; 
  Visto l'art. 1, comma 140,  della  legge  n.  232  del  2016,  come
modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge n.  91  del  2018
che ha disposto, che i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nella parte in cui individuano interventi rientranti  nelle
materie  di  competenza  regionale  o  delle  province  autonome,   e
limitatamente agli stessi, siano adottati previa intesa con gli  enti
territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano; 
  Considerato che allo  stato  occorre  procedere  alla  ripartizione
delle risorse del fondo; 
  Visti i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con i Ministri interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1072  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, e' disposta la ripartizione del  Fondo  per
il finanziamento degli investimenti e  lo  sviluppo  infrastrutturale
del Paese tra le amministrazioni centrali dello Stato in relazione ai
settori di spesa indicati dalla citata norma, come da elenco allegato
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Nell'ambito dei settori di spesa indicati ai sensi del comma  1,
gli interventi sono individuati secondo le procedure  previste  dalla
vigente legislazione, anche, ove necessario, nel caso  di  interventi
rientranti nelle materie di competenza  regionale  o  delle  province
autonome, e limitatamente agli  stessi,  attraverso  l'intesa  con  i
livelli di Governo decentrati ed il sistema delle autonomie. 
  3. I programmi finanziati sono  monitorati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nell'ambito  della  Banca  dati
delle  amministrazioni  pubbliche  (BDAP),  conseguentemente   devono
essere corredati del Codice unico di  progetto  (CUP)  e  del  Codice
identificativo della gara (CIG) anche se non  perfezionato  ai  sensi
della delibera n. 1 del 2017 dell'Autorita' nazionale  anticorruzione
(ANAC). I soggetti attuatori  degli  interventi  relativi  al  citato
programma sono tenuti al costante aggiornamento dei dati. 
  4. Ai  fini  della  valutazione  dello  stato  di  avanzamento  dei
programmi  finanziati  e  delle  principali  criticita'   riscontrate
nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero invia entro il 15
settembre di ogni anno una apposita  relazione  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze  e
alle Commissioni parlamentari competenti per materia. 
 
    Roma, 28 novembre 2018 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                                Conte 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                                Tria 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                 e della cooperazione internazionale 
                          Moavero Milanesi 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Salvini 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                              Bonafede 
 
                      Il Ministro della difesa 
                               Trenta 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Di Maio 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                 alimentari, forestali e del turismo 
                              Centinaio 
 
                     Il Ministro dell'ambiente e 
               della tutela del territorio e del mare 
                                Costa 
 
                 Il Ministro delle infrastrutture e 
                            dei trasporti 
                              Toninelli 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                              Bussetti 
 
                      Il Ministro per i beni e 
                       le attivita' culturali 
                              Bonisoli 
 
                      Il Ministro della salute 
                               Grillo 
 

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2019 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 53